Imprese di pulizia e multiservizi: farsi pagare da condomini e aziende
Ogni settimana scale lucide e uffici in ordine, con puntualità. Il canone di settembre, invece, non è arrivato. E nemmeno quello di agosto.
Il tuo è un lavoro che si nota solo quando manca. Per questo i clienti si abituano: il servizio c'è sempre, il pagamento può aspettare. E tu, che hai dipendenti da pagare ogni mese, anticipi stipendi e prodotti a chi è in ritardo.
Perché da te i pagamenti si incagliano
- Il cliente è un condominio. L'amministratore paga quando i condòmini pagano lui, e i condòmini morosi rallentano tutti.
- Il canone è piccolo e mensile. Un mese di ritardo sembra poco; sei mesi sono un problema.
- Hai paura di perdere l'appalto. Ce n'è sempre un altro pronto a fare il prezzo più basso.
- Gli stipendi non aspettano. Il personale lo paghi tu, il 10 di ogni mese.
Cosa dice la legge, in breve
- Il condominio come cliente. L'amministratore è tenuto a comunicarti i dati dei condòmini morosi se glieli chiedi, e puoi agire contro i condòmini in regola solo dopo aver escusso i morosi (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Di solito, prima, serve un titolo contro il condominio, come un decreto ingiuntivo.
- Interessi con il condominio. Il condominio non è un'impresa: la giurisprudenza prevalente esclude gli interessi di mora tra imprese e gli riconosce spesso le tutele del consumatore. Chiedi gli interessi legali, l'1,60% nel 2026.
- Interessi con le aziende. Con un'impresa cliente valgono gli interessi di mora tra imprese: il 10,40% nel secondo semestre 2026, più 40 € per ogni fattura pagata in ritardo.
- Sospendere il servizio. Nei contratti continuativi puoi rifiutare la tua prestazione se l'altro non paga, purché in modo proporzionato e non contrario alla buona fede (articolo 1460); se il ritardo è di lieve entità serve un congruo preavviso (articolo 1565). Avvisa sempre per iscritto, prima.
Se sei tu l'amministratore, o un condòmino che gestisce i conti, trovi le regole nella guida al sollecito delle rate condominiali.
Il messaggio giusto
All'amministratore scrivi come a un collega: chiaro, cortese, con le fatture in fila e una richiesta precisa.
Oggetto: Condominio Le Querce: canoni di pulizia di agosto e settembre Gentile amministratore, dai nostri controlli risultano ancora da saldare, per il Condominio Le Querce, le fatture n. 87 di agosto e n. 96 di settembre per il servizio di pulizia delle parti comuni, per un totale di 640,00 €. La prima è scaduta il 30 settembre, la seconda il 31 ottobre. Le chiediamo di provvedere al pagamento entro il 14 novembre, con bonifico sulle coordinate qui sotto. Se il ritardo dipende da quote condominiali non ancora versate, ci faccia sapere: ne teniamo conto e possiamo concordare insieme i tempi. Se nel frattempo avete già provveduto, non tenga conto di questo messaggio. Dati per il pagamento IBAN: [il vostro IBAN] Causale: Saldo fatture n. 87 e n. 96, Condominio Le Querce Grazie per la collaborazione, Amministrazione Rossi Servizi
Prevenire costa meno
- Contratto scritto con canone, scadenza e preavviso in caso di sospensione del servizio.
- Fatture puntuali ogni mese, con la stessa scadenza.
- Un sollecito al mese prima di sei. Il canone non pagato si somma in fretta: meglio un messaggio gentile subito che una lettera dura dopo mezzo anno.
Come ti aiuta Sollecito Facile
Ogni canone mensile diventa una scadenza nel calendario. Se un condominio o un'azienda ritarda, la mattina dopo trovi il messaggio già scritto, con il tono giusto per l'amministratore o per l'ufficio acquisti; poi il secondo con una data e l'ultimo avviso. Tu premi Invia, dalla tua email. E il rapporto con il cliente resta tuo.
Fonti: articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile; Codice civile, articoli 1460 e 1565; Corte di giustizia UE, causa C-329/19 del 2 aprile 2020; decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025 sul tasso legale; D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, su Normattiva. Le informazioni sono un aiuto pratico, non una consulenza legale.
Domande frequenti
Posso chiedere all'amministratore i nomi dei condòmini che non pagano?
Sì. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile obbliga l'amministratore a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo chiedono i dati dei condòmini morosi. Contro i condòmini in regola puoi agire solo dopo aver escusso i morosi.
Posso chiedere al condominio gli interessi di mora tra imprese?
Probabilmente no. Il condominio non è un'impresa, e la giurisprudenza prevalente esclude gli interessi del D.Lgs. 231/2002; anzi, gli applica spesso le tutele del consumatore. Di regola si chiedono gli interessi legali, l'1,60% nel 2026. Con le aziende clienti, invece, valgono gli interessi di mora tra imprese.
Posso sospendere il servizio se non mi pagano?
Nei contratti continuativi la sospensione è possibile se il ritardo è serio e la decisione è proporzionata; se l'inadempimento è di lieve entità, serve un congruo preavviso (articoli 1460 e 1565 del Codice civile). Prima avvisa per iscritto, con una data; poi, se nulla cambia, sospendi.